ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI
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REGOLAMENTO SUI GRUPPI NAZIONALI DI RICERCA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "F.SEVERI"

Art. 1

  1. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 153 così come modificato dall'art. 13 comma 6 del Decreto Legislativo n. 19 del 30 gennaio 1999, possono essere costituiti Gruppi Nazionali di Ricerca con l'apporto di professori e ricercatori universitari, nonché di ricercatori degli enti di ricerca, come strutture temporanee per l'organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito tra più persone e organismi scientifici. All'attività dei Gruppi sovrintende un Consiglio Scientifico ed un Direttore.
  2. I Gruppi hanno lo scopo di promuovere, svolgere e coordinare attività scientifiche e applicative esplicantisi, a livello nazionale, in specifiche aree delle scienze matematiche, ovvero relative ad un progetto di ricerca, che richieda l'impegno pluriennale di più persone e organismi scientifici.
  3. I Gruppi sono costituiti con decreto del Presidente dell'INdAM, sulla base di una delibera del Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Comitato Direttivo. La proposta deve essere approvata dai 4/5 dei membri in carica del Comitato Direttivo.
  4. L'atto costitutivo indica l'area scientifica o il progetto di ricerca cui si riferisce l'attività di ogni Gruppo con il relativo piano programmatico e le modalità di selezione degli aderenti al gruppo.
  5. L'atto costitutivo prevede la durata di ciascun Gruppo, che non potrà superare il quadriennio, eventualmente prorogabile.

 

Art. 2

  1. Ai Gruppi possono aderire, al fine di espletarvi attività di ricerca, a titolo gratuito, nel rispetto delle norme che ne disciplinano il rapporto d'impiego, docenti universitari e singoli ricercatori di Enti pubblici e privati e di amministrazioni pubbliche che ne facciano domanda. Il Comitato Direttivo formula direttive per la selezione degli aderenti ai gruppi ed il rinnovo dell'adesione, sulla base della documentata attività di ricerca.
  2. L'adesione dei docenti universitari e dei singoli ricercatori è a titolo gratuito ed è determinata con decreto del Presidente dell'INdAM previa delibera del Consiglio d'Amministrazione, sentito il Comitato Direttivo, su proposta del Consiglio Scientifico del Gruppo interessato, in base all'elenco predisposto dal Direttore.
  3. La medesima procedura sarà adottata per eventuali modifiche dell'elenco degli aderenti a ciascun Gruppo.

Art. 3

  1. I Gruppi possono articolarsi in Sezioni scientifiche che sono definite dall'atto costitutivo e possono essere modificate con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Direttivo, sentito il Consiglio Scientifico.
  2. Gli aderenti ai Gruppi possono organizzarsi, in sede locale, in Unità di Ricerca proposte dal Consiglio scientifico del Gruppo e approvate dal Comitato Direttivo dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica.
  3. I Responsabili delle Sezioni sono nominati con provvedimento del Presidente dell'INdAM. La proposta viene formulata dal Comitato Direttivo dell'INdAM sentito il Consiglio Scientifico del Gruppo in questione.
  4. I responsabili delle Unità di Ricerca sono nominati con provvedimento del Presidente dell'INdAM su proposta del Direttore del Gruppo Nazionale in questione, sentito il Comitato Direttivo dell'INdAM.
  5. I responsabili delle Sezioni e delle Unità di ricerca durano in carica per la durata del gruppo e possono essere riconfermati.

Art. 4

  1. Ai Gruppi Nazionali di ricerca sono preposti:

- il Consiglio Scientifico;

- il Direttore.

 

Art. 5

  1. Per ogni Gruppo il Consiglio scientifico è costituito da:

    a) n. 4 rappresentanti eletti dagli aderenti a ciascun Gruppo;

    b) n. 3 esperti designati dal Presidente dell'INdAM su proposta del Comitato Direttivo.

  2. Alle sedute del Consiglio scientifico di ogni gruppo partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle Sezioni.
  3. I componenti dei Consigli scientifici durano in carica per la durata del Gruppo e possono essere riconfermati. Non si può far parte del Consiglio Scientifico per più di due mandati consecutivi.
  4. In caso di vacanze, le sostituzioni dovranno essere effettuate con la stessa procedura prevista per la categoria in cui si è avuta vacanza, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 7.
  5. I nuovi nominati resteranno in carica sino al compimento del periodo di coloro che hanno sostituito.
  6. Le spese relative al funzionamento dei Consigli scientifici sono a carico della dotazione di ogni Gruppo.
  7. Il Consiglio scientifico è presieduto dal Direttore del Gruppo.
  8. Il Consiglio scientifico su richiesta del Comitato Direttivo:

a) valuta i titoli scientifici dei ricercatori e dei docenti che chiedono l'adesione al Gruppo in questione e il programma di ricerca da essi presentato e formula le conseguenti proposte;

b) esprime il proprio parere in ordine alle relazioni annuali presentate dai ricercatori e docenti aderenti al Gruppo sulle ricerche svolte;

c) esprime il proprio parere sui programmi annuali di attività del proprio Gruppo e sui relativi piani di spesa, nonché sulle relazioni annuali riguardanti le attività svolte ed i relativi rendiconti finanziari da presentarsi all'INdAM;

d) nell'ambito delle risorse finanziarie del Gruppo, e compatibilmente con i predetti piani di spesa, programma le attività scientifiche del Gruppo;

Art. 6

  1. Per ogni Gruppo il Consiglio scientifico si riunisce, convocato dal Direttore, almeno tre volte l'anno; un terzo dei componenti del Consiglio può richiedere una convocazione straordinaria al Direttore.
  2. L'avviso di convocazione del Consiglio scientifico di ogni Gruppo, contenente l'ordine del giorno della riunione, è comunicato a mezzo raccomandata o con procedure telematiche che ne assicurino la ricezione, almeno otto giorni prima della riunione stessa.
  3. Per la validità delle riunioni di ogni Consiglio scientifico è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
  4. In caso di assenza del Direttore, le riunioni sono presiedute da un Presidente di seduta eletto tra i presenti.
  5. Le deliberazioni di ciascun Consiglio scientifico sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore.
  6. Il Direttore di ogni Gruppo trasmette all'INdAM copia dei verbali.

Art. 7

  1. I membri dei Consigli scientifici dei Gruppi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del presente regolamento sono eletti a scrutinio segreto dagli aderenti al Gruppo cui afferiscono. Le elezioni sono indette almeno sei mesi prima della scadenza.
  2. Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, o a parità di voti, il più anziano di età.
  3. Alle operazioni di voto presiede una Commissione elettorale composta dal Direttore di ciascun Gruppo e da due aderenti appartenenti al Gruppo in questione, nominati dal Presidente dell'INdAM, i quali redigono e firmano la relazione con i risultati delle elezioni, da trasmettere all'INdAM.
  4. Per la sostituzione, in caso di vacanza di uno o più esperti nell'ambito di ciascun Consiglio scientifico, si procede ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) del presente Regolamento; in caso di vacanza di uno o più rappresentanti degli aderenti al Gruppo, si terrà conto dei risultati delle elezioni purché i voti ottenuti non siano inferiori a tre e purché non siano intervenute variazioni superiori a un terzo del numero degli aderenti al Gruppo.

Art. 8

  1. Il Direttore di ogni Gruppo è nominato con decreto del Presidente dell'INdAM tra i membri eletti del Consiglio scientifico, previa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione su proposta del Comitato Direttivo, sentito il Consiglio Scientifico del Gruppo.
  2. Il Direttore di ogni gruppo:

    a) predispone all'inizio di ogni anno l'elenco delle persone che svolgono attività di ricerca presso il Gruppo in questione;

    b) propone i nomi degli studiosi visitatori da invitare in Italia;

    c) dispone, in relazione alle attività svolte dal proprio Gruppo, l'invio in missione degli aderenti al Gruppo stesso, facendo gravare le relative spese sui fondi del Gruppo nei limiti dell'assegnazione di cui all'art. 10;

    d) predispone i programmi annuali di attività del proprio Gruppo e i relativi piani di spesa, nonché le relazioni annuali riguardanti le attività svolte;

    e) redige annualmente relazioni scientifiche riguardanti le attività effettuate dal proprio Gruppo.

  3. Gli atti di cui al punto a), b), c) ed e) devono essere trasmessi dal Direttore di ciascun Gruppo al Presidente dell'INdAM, corredati dal parere del Consiglio Scientifico.
  4. L'incarico di Direttore ha la durata prevista per il gruppo e può essere rinnovato non più di una volta nel caso in cui il Gruppo stesso venga prorogato; cessa dall'incarico in base alle norme che ne disciplinano lo stato giuridico, salvo casi eccezionali da motivare.
  5. Il Direttore di ogni Gruppo è nominato "funzionario delegato" secondo il capo V (artt. 30 e 31 ) del D.P.R. 18 dicembre 1979 n. 696.
  6. I membri dei Comitato Direttivo dell'INdAM, eletti in base al 2ºcomma dell'art. 6 della legge 11 febbraio 1992 n. 153, non possono essere nominati Direttori di Gruppo. Tale norma è estesa a coloro che, essendo stati membri del Comitato Direttivo siano cessati dalla carica da meno di quattro anni.

Art. 9

  1. I documenti con i quali i Direttori dei Gruppi presentano ogni anno al Presidente dell'INdAM la relazione sull'attività di cui all'art. 5, il rendiconto finanziario sull'impiego dei fondi dell'anno precedente, nonché le proposte dei programmi di attività da svolgere nel successivo anno finanziario con i relativi preventivi di entrata e di spesa, dovranno essere presentati, corredati dal parere del Consiglio scientifico, entro termini all'uopo stabiliti dall'Amministrazione dell'INdAM. Tali termini devono, comunque, essere comunicati al Direttore di ciascun Gruppo con almeno due mesi di anticipo.
  2. Il Direttore dovrà altresì provvedere al rendiconto delle somme erogate, secondo le norme vigenti.

Art. 10

  1. Alle spese per il funzionamento dei Gruppi si provvede mediante una assegnazione determinata annualmente dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il Comitato Direttivo dell'INdAM, sulla base del programma e del preventivo proposto dal Direttore di ciascun Gruppo.
  2. Le spese per il funzionamento dei Gruppi sono effettuate, di regola, dal funzionario delegato, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 11

  1. Con provvedimento del Presidente dell'INdAM, previa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, su parere conforme del Comitato Direttivo, ogni Gruppo può essere autorizzato ad eseguire prestazioni a pagamento o contratti di ricerca per conto terzi, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1 e dei programmi di attività di cui all'art. 5, comma 8, lettera d).

Art. 12

  1. Per gli acquisti, le forniture, le permute, le alienazioni, i lavori, le locazioni, i trasporti ed i servizi in genere occorrenti alle singole unità dei Gruppi si provvede con le modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 13

  1. L'attività di ricerca dei gruppi è svolta, oltre che dagli aderenti al gruppo anche da dottorandi di ricerca, da titolari di borse di studio o di assegni di collaborazione alla ricerca di cui al comma 6 dell'art.51 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, conferiti dall'INdAM o da altri enti, e da studiosi stranieri invitati.

Art. 14

  1. I Gruppi hanno facoltà di pubblicare e divulgare le conoscenze e i risultati derivanti dalle attività e dalle ricerche da essi stessi svolte.
  2. Qualora le ricerche permettano la messa a punto di invenzioni brevettabili, la titolarità del brevetto sarà riservata all'Istituto Nazionale di Alta Matematica, fermo restando il riconoscimento della paternità dell'opera degli inventori.
  3. Le conoscenze e i risultati derivanti da attività di ricerca svolta in esecuzione di contratti di ricerca o di accordi di collaborazione sono proprietà dell'INdAM. A tal fine i Gruppi e gli altri soggetti contraenti stabiliranno, di comune intesa, le modalità per l'utilizzazione delle conoscenze e dei risultati predetti nonché per il deposito degli eventuali relativi brevetti. Eventuali deroghe dovranno essere definite dal Consiglio d'Amministrazione.
  4. Il Gruppo potrà, comunque, utilizzare ai fini interni le conoscenze ed i risultati di cui al precedente comma.

Art. 15

(norma transitoria)

  1. I gruppi nazionali di ricerca del CNR trasferiti all'Istituto Nazionale di Alta Matematica, in applicazione dell'art. 13 comma 6 del D.L. n. 19 del 30 gennaio 1999, sono i seguenti:

    1) Gruppo Nazionale per l'analisi funzionale e le sue applicazioni (GNAFA);

    2) Gruppo Nazionale per l'Informatica Matematica (GNIM)

    3) Gruppo Nazionale per la Fisica matematica (GNFM)

    4) Gruppo Nazionale per le strutture Algebriche, Geometriche e le loro applicazioni (GNSAGA).

  2. Tali Gruppi hanno lo scopo di promuovere, svolgere e coordinare attività scientifiche e applicative esplicantisi, a livello nazionale, rispettivamente, nei seguenti campi:

    1) Analisi matematica e probabilità;

    2) Matematica computazionale, Fondamenti dell'Informatica e Sviluppo dei Sistemi Informatici;

    3) Meccanica teorica, Fisica matematica e loro applicazioni;

    4) Algebra, geometria e logica matematica.

  3. I Gruppi di cui al presente articolo si articolano nelle seguenti sezioni:

    per lo GNAFA:

    1 - probabilità e ottimizzazione

    2 - equazioni differenziali ordinarie e sistemi dinamici

    3 - equazioni alle derivate parziali

    4 - analisi funzionale;

    per lo GNIM:

    1 - fondamenti teorici

    2 - analisi numerica

    3 - problemi non numerici;

    per lo GNFM:

    1 - meccanica dei sistemi discreti

    2 - meccanica dei continui fluidi

    3 - meccanica dei continui solidi

    4 - problemi di diffusione e trasporto

    5 - relatività e teoria dei campi;

    per lo GNSAGA:

    1 - geometria differenziale

    2 - geometria complessa e topologica

    3 - geometria algebrica e algebra commutativa

    4 - strutture algebriche e geometria combinatoria

    5 - logica matematica e applicazioni.

  4. Il Gruppo Nazionale per l'Informatica Matematica è organizzato nelle seguenti Unità di Ricerca:

    1º U.R. di Bari presso il Dipartimento di Matematica - Via Orabona, 4 - 70125 Bari;

    2º U.R. di Bologna presso il Dipartimento di Matematica- Porta S. Donato, 5 - 40127 Bologna;

    3º U.R. di Firenze presso il Dipartimento di Matematica - Viale Morgagni 67/A - 50134 Firenze;

    4º U.R. di Genova presso il Dipartimento di Matematica - Via Dodecaneso, 35 - 16146 Genova;

    5º U.R. di Milano presso il Dipartimento di Matematica e applicazioni dell'Università di Milano "Bicocca" - Viale Sarca, 202- 20126 Milano;

    6º U.R. di Napoli presso il Dipartimento di Matematica- Via Cintia, Monte S. Angelo- 80126 Napoli;

    7º U.R. di Pavia presso il Dipartimento di Matematica- Via Abbiategrasso, 215 27100 Pavia;

    8º U.R. di Roma presso il Dipartimento di Matematica- P.le Aldo Moro, 5 00185 Roma;

    9º U.R. di Torino presso il Dipartimento di Matematica- Via C. Alberto, 10 - 10123 Torino;

  5. I Gruppi di cui al presente articolo hanno la durata prevista dal provvedimento di costituzione o rinnovo come Gruppi del CNR, e cioè fino al 31 dicembre 2000.

In prima applicazione aderiscono ai Gruppi predetti i docenti universitari e i ricercatori risultanti dall'elenco predisposto dai direttori, in base all'art. 2 degli Statuti dei Gruppi del CNR. I Consigli Scientifici, i loro presidenti e segretari ed i Direttori dei Gruppi di cui al comma 1, restano in carica fino al termine di cui al precedente comma.

In caso di sopravvenuta vacanza del Consiglio prima del termine suddetto si procede alle sostituzioni mediante la nomina di un aderente al gruppo, su proposta del Comitato Direttivo dell'INdAM, sentito il Consiglio scientifico. La stessa procedura si applica ai Direttori dei Gruppi.

 


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